Sez. 3, Sentenza n. 3857 del 26/02/2004 (Rv. 570547 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Convenzionale e legale - Distinzione - Conseguenze - Esecuzione di sentenza nei confronti di impresa "in bonis" - Limiti del massimale legale - Giudicato nei confronti dell'impresa designata - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, atteso che il massimale convenzionale in favore dell'impresa assicuratrice "in bonis" è diverso dal massimale legale dell'impresa designata - nascendo il primo dalla volontà contrattuale pur nei limiti posti all'autonomia privata, mentre il secondo trova la sua fonte nella legge che delimita il diritto del danneggiato - e che, sulla base di tale diversità, il legislatore (art. 25 legge n. 990 del 1969) prevede che il giudicato formatosi nei confronti dell'assicuratore, prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, non comprende anche quello che debba intendersi quale massimale legale, ne consegue che, qualora in sede di esecuzione della sentenza d'appello sorga questione con l'impresa designata intorno ai limiti del massimale legale, poiché tale questione, in quanto nuova, non avrebbe potuto essere dedotta con ricorso in cassazione avverso la sentenza poi messa in esecuzione, dal tale mancato ricorso da parte dell'impresa designata non possono discendere preclusioni a suo carico, quali il giudicato sul superamento del massimale legale.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 9, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)