Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 26/03/2003 (Rv. 561464 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Impresa cessionaria del portafoglio di impresa posta in l.c.a. - Fattispecie disciplinate dagli artt. 19 e 21 legge n. 990 del 1969 - Limite del massimale - Natura giuridica - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Proponibilità in appello - Ammissibilità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
Nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'eccezione con la quale l'impresa assicuratrice cessionaria del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa fa valere il limite del massimale previsto dagli artt. 19 e 21, legge n. 990 del 1969, non configura un'eccezione in senso proprio, in quanto il limite del massimale vale a configurare e a delimitare normativamente il diritto del danneggiato e, conseguentemente, può essere proposta per la prima volta in appello, anche nella vigenza del nuovo testo dell'art. 345, cod. proc. civ.; inoltre, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969 - richiamata dall'art. 21, terzo comma, cit. - hanno natura di atti normativi e, quindi, sono conoscibili ex officio dal giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., DPR 09/04/1986 num. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)