Sez. 3, Sentenza n. 2273 del 02/02/2006 (Rv. 589136 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio risarcitorio - Giudizio proseguito nei suoi confronti - Applicabilità dei limiti legali del massimale - Esclusione - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui, nel corso del processo iniziato contro impresa di assicurazione "in bonis", intervenga la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa stessa ed il processo prosegua nei confronti della impresa in liquidazione, la sentenza di condanna opera nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta quale pronunzia di mero accertamento del credito (che sarà soddisfatto nell'ambito della procedura concorsuale, ove l'impresa non ritorni "in bonis"), nel quale il massimale da considerare deve essere quello indicato nella polizza assicurativa e non altro, assoggettato a decurtazioni di legge, le quali sono giustificate dalla natura di condanna della decisione resa nei confronti dell'impresa designata o di quella cessionaria del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)