Sez. 2, Sentenza n. 3397 del 16/11/2012 Cc. (dep. 23/01/2013) Rv. 254312 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Amministratore di società - Distrazione di denaro in danno della società - Assenza di conflitto d'interessi - Reato configurabile - Appropriazione indebita - Assenza di danno per i soci - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di infedeltà patrimoniale previsto dall'art. 2634 cod. civ., l'erogazione di denaro compiuta dall'amministratore di una società di capitali in violazione delle norme organizzative di questa e per realizzare un interesse esclusivamente personale, in assenza di una preesistente situazione di conflitto d'interessi con l'ente, senza che possa rilevare l'assenza di danno per i soci. (Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di somme formalmente appostate in bilancio, riconducibili ad operazioni inesistenti giustificate da false fatturazione, o comunque provento di evasione fiscale, e sottratte alla società senza valida giustificazione economica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)