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Sez. 5, Sentenza n. 23241 del 24/04/2003 Ud. (dep. 27/05/2003) Rv. 224952 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Infedeltà patrimoniale - Vantaggio compensativo in caso di collegamento tra società o gruppo di società - Nozione - Estensione all'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria di una società collegata o del gruppo - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224952-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

Il "vantaggio compensativo" nell'ipotesi del collegamento o del gruppo di società, ai sensi dell'art. 2634, comma terzo, cod.civ., come riformulato dall'art. 1 del D.Lgs 11 aprile 2002, n. 61 (secondo cui "in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo), presuppone un conflitto di interessi tra il soggetto agente (amministratore, direttore generale e liquidatore) che compie l'atto dispositivo e la società. Tale conflitto deve essere effettivo ed attuale e non può ritenersi insito in ogni atto che vada a nocumento di una società ed a vantaggio di un'altra, collegata o facente parte del gruppo. Il vantaggio compensativo non può, tuttavia, andare oltre la sfera dell'"infedeltà patrimoniale" per la quale è previsto e non è, dunque, applicabile all'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria riguardante una società collegata od appartenente al gruppo, in quanto il fenomeno del collegamento societario non vulnera il principio dell'autonomia soggettiva delle società interessate ed il fallimento di una di esse prescinde dalla considerazione degli interessi del gruppo societario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2003 num. 61 art. 1, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)