Sez. 1, Sentenza n. 5489 del 23/06/1987 (Rv. 454029 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INFRAZIONE AMMINISTRATIVA - SANZIONE - DETERMINAZIONE TRA IL MINIMO ED IL MASSIMO - CRITERI - CONSISTENZA DEGLI INTERESSI AMMINISTRATIVI PREGIUDICATI DALL'INFRAZIONE - ESCLUSIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INFRAZIONE AMMINISTRATIVA - SANZIONE - DETERMINAZIONE TRA IL MINIMO ED IL MASSIMO - CRITERI - CONSISTENZA DEGLI INTERESSI AMMINISTRATIVI PREGIUDICATI DALL'INFRAZIONE - ESCLUSIONE.*
La concreta Determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa, tra il minimo ed il massimo, deve essere fondata, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, sulla valutazione della gravità dell'infrazione, nonché della condotta e delle condizioni dell'agente, restando escluso ogni giudizio sulla consistenza degli interessi amministrativi pregiudicati dall'infrazione medesima (già contenuto nella norma che fissa gli indicati limiti).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)