Sez. 5, Sentenza n. 31855 del 10/09/2025 Ud. (dep. 24/09/2025) Rv. 288581-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Mancata impugnazione del pubblico ministero - Riconoscimento in appello di circostanza aggravante esclusa dal primo giudice - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE
In tema di appello, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non può ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della corte di appello, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica. (Fattispecie in tema di furto, in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente, ai fini della procedibilità del reato, la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblico servizio o a pubblica utilità, ritualmente contestata, ma non applicata ad alcun effetto in primo grado).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)