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Sez. 2 - , Sentenza n. 23785 del 17/07/2020 Ud. (dep. 11/08/2020) Rv. 279485 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Mancata impugnazione del pubblico ministero - Riconoscimento in appello di circostanza aggravante esclusa dal primo giudice – Possibilità - Esclusione – Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279485-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE

In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non può ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della corte di appello, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica. (Fattispecie di danneggiamento aggravato in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio - perchè l'azione penale non poteva essere promossa per mancanza di querela - la sentenza della Corte d'appello che, esclusa la circostanza aggravante della esposizione per necessità alla pubblica fede, aveva ravvisato quella della destinazione del bene a pubblico servizio, contestata insieme alla prima nel capo di imputazione ma esclusa dal tribunale e non oggetto di impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 lett. 7, Decreto Legisl. 22/01/2016 num. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)