Sez. 5 - , Sentenza n. 31996 del 27/03/2019 Ud. (dep. 18/07/2019) Rv. 277249 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Mancata impugnazione del pubblico ministero - Riconoscimento in appello di circostanza aggravante esclusa dal primo giudice – Possibilità - Esclusione – Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE
In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non può ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della corte di appello, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica. (Fattispecie in tema di furto, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen., escluse dal tribunale, avendo la corte deciso su un punto che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non era stato devoluto alla sua cognizione e sul quale si era ormai prodotta una preclusione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)