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Sez. 2, Sentenza n. 11816 del 30/10/1992 (Rv. 479238 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - In genere (nozione, distinzione) | Condizione prevista nell'esclusivo interesse di uno dei contraenti (condizione unilaterale) - Dichiarazione del contraente interessato di non volersi avvalere della condizione - Rinuncia in senso proprio - Esclusione - Esercizio di una opzione o diritto potestativo - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479238-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - In genere (nozione, distinzione)

Nel caso di condizione cosiddetta unilaterale, cioè prevista nell'esclusivo interesse di uno dei contraenti, la dichiarazione di questi di non volersi avvalere della condizione medesima, non integra rinuncia in senso proprio, ma configura esercizio di un'opzione o diritto potestativo, con efficacia modificativa del contratto, e, pertanto, è soggetta alla stessa forma prevista per il contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)