diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 9550 del 18/04/2018 (Rv. 648050 - 01)

CONTRATTI IN GENERE | CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE – condizione risolutiva – condizione unilaterale – differenze – requisiti – effetti.
Stato
decisa il 2018-04-18
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648050-01

CONTRATTI IN GENERE

La clausola che preveda la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare in caso di mancata approvazione del progetto di lottizzazione deve essere qualificata come condizione risolutiva e non come condizione potestativa (c.d. unilaterale), in quanto la prima si limita a subordinare l'efficacia del contratto ad un evento, futuro e incerto, il cui verificarsi priva automaticamente il negozio di effetti "ab origine", la seconda, invece, esige una specifica ed inequivoca pattuizione senza che rilevi il mero interesse della parte alla sua realizzazione, implicando il riconoscimento, in capo al contraente, di un diritto potestativo il cui mancato esercizio, successivamente al verificarsi dell'evento, dà vita a un nuovo negozio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)