Sez. 1, Sentenza n. 2935 del 20/05/1998 Cc. (dep. 25/06/1998) Rv. 210874 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova in casi particolari - Condizioni - Certificazione sanitaria - Rilascio ad opera di struttura pubblica - Necessità - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova in casi particolari, la certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza e l'idoneità del programma concordato, da rilasciare a cura di una struttura sanitaria pubblica è condizione indefettibile di ammissione al beneficio, e non sono ammessi, in relazione a tali certificazioni - fermi restando i poteri di indagine comunque attribuiti al tribunale di sorveglianza - equipollenti o accertamenti sostitutivi, al fine di evitare che lo stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza, o l'esecuzione del programma di recupero siano in qualche modo preordinati al conseguimento del beneficio. (Fattispecie in cui l'istanza di affidamento era stata rigettata sul rilievo che la necessaria certificazione di tossicodipendenza non era stata emessa dalla USL competente, essendo avvenuto il ricovero del condannato in comunità terapeutica sulla base di certificato rilasciato da medico privato).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)