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Sez. 6, Sentenza n. 2798 del 04/07/1995 Cc. (dep. 07/09/1995) Rv. 202640 - 01

Stupefacenti - In genere | Tossicodipendente in stato di custodia cautelare - Intento di sottoporsi a programma di recupero - Revoca della custodia - Istanza - Allegazione della certificazione di tossicodipendenza e della dichiarazione di disponibilità all'accoglimento della struttura - Obbligo - Fattispecie: allegazione di una nota del servizio della U.S.L., in assenza dei controlli clinici e di laboratorio - Inidoneità.
Stato
decisa il 1995-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202640-01

Stupefacenti - In genere

In tema di provvedimenti restrittivi nei confronti di tossicodipendenti, l'art. 89, secondo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 impone a colui che, essendo sottoposto a custodia cautelare, intenda sottoporsi ad un programma di recupero, di allegare all'istanza la "certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura". (Fattispecie nella quale ai fini della revoca della custodia cautelare, è stata ritenuta inidonea ad attestare lo stato di tossicodipendenza la nota rilasciata dall'apposito servizio di una U.S.L., che si era limitato a registrare le dichiarazioni dell'interessato, senza compiere alcuna verifica e, in particolare, senza svolgere gli accertamenti clinici e di laboratorio specificamente demandatigli dall'art. 113, primo comma, lett. b) del testo unico sugli stupefacenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 27, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 113 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)