Sez. 3, Sentenza n. 11155 del 28/10/1997 Ud. (dep. 04/12/1997) Rv. 209169 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Sospensione del procedimento penale ai sensi dell'art.38 della legge n.47 del 1985 - ObbligatorietĂ - Provvedimento del giudice - Natura dichiarativa - Accertamenti esulanti dalla mera verifica dei presupposti formali - IllegittimitĂ .
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
In tema di illeciti edilizi, il provvedimento con il quale il giudice dispone la sospensione (obbligatoria) del procedimento penale, ai sensi dell'art.38, comma I, della legge 28 febbraio 1985 n.47, ha natura meramente dichiarativa ed accertativa della ricorrenza dei presupposti formali della sospensione, da individuare soltanto nell'avvenuta presentazione della domanda di condono afferente all'immobile abusivo per cui è processo e nell'avvenuto versamento della prima rata dell'oblazione autodeterminata dall'interessato, costituendo ogni altro eventuale accertamento un'indebita anticipazione di giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)