Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015 (Rv. 635756 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Contratti stipulati ai sensi dell'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 - Forma scritta - Necessità - Unico documento - Necessità - Esclusione - Stipulazione del contratto per "facta concludentia" - Sufficienza - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta "ad substantiam", possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)