Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 17/03/2015 (Rv. 634726 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Contratti con imprese commerciali - Unicità del documento - Necessità - Esclusione - Scambio di proposta e accettazione per iscritto - Sufficienza - Condizioni - Fatture prodotte in giudizio - Valore probatorio - Inidoneità.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio", non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Ne discende che le fatture prodotte in giudizio dalla P.A. convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)