Sez. L, Sentenza n. 14774 del 04/06/2008 (Rv. 603403 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte munito di regolare procura - Idoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, atteso che l'espressione "su istanza di parte" contenuta nell'art. 285 cod. proc. civ. va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati. Ne consegue che la circostanza che l'istanza sia stata avanzata non dalla parte, bensì dal legale quale antistatario delle spese di lite liquidate in sentenza, non esclude l'idoneità della notifica a far decorrere il termine breve di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)