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Sez. 2, Sentenza n. 9097 del 07/07/2000 (Rv. 538314 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Impugnazione - Legittimazione - Del difensore - Sussistenza - Limiti - Della parte rappresentata - Configurabilità - Condizione.
Stato
decisa il 2000-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538314-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

La parte costituitasi con difensore munito di procura, non è legittimata ad impugnare la sentenza che abbia rigettato ovvero omesso di esaminare l'istanza di distrazione delle spese e degli onorari formulata dal difensore (che è al riguardo l'unico legittimato all'impugnazione) ma è legittimata a dolersi del provvedimento di distrazione per quanto concerne gli importi liquidati dal giudice, onde rimuovere il pregiudizio costituito dall'esposizione al rischio che il difensore distrattario nell'esercizio della facoltà di scelta attribuitagli, richieda a lui il pagamento invece che alla parte soccombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 23/12/1976 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)