Sez. 6 - , Sentenza n. 53173 del 22/05/2018 Ud. (dep. 27/11/2018) Rv. 274613 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli minori - Inadempimento - Incapacità economica assoluta del soggetto obbligato - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto insussistente l'incapacità patrimoniale del genitore a provvedere all'assegno stabilito in favore dei figli minori, sul presupposto che questi aveva sempre svolto, sia pur in modo saltuario, attività lavorativa ed, inoltre, nel periodo oggetto di imputazione aveva avuta avuto la disponibilità del denaro proveniente dalla vendita di un immobile con cui avrebbe potuto sopperire alle esigenze dei minori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)