Sez. 6, Sentenza n. 534 del 03/12/2025 Ud. (dep. 08/01/2026) Rv. 289199-02
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen - Omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento in caso di scioglimento del matrimonio - Adempimento di un'obbligazione naturale verso terzi - Efficacia scriminante - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI
In tema di delitti contro la famiglia, non ha efficacia scriminante rispetto al delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen., quale causa di impossibilità a fare fronte agli obblighi di assistenza familiare in caso di scioglimento del matrimonio, l'adempimento di un'obbligazione naturale a vantaggio di terzi, non avendo quest'ultima il medesimo rango giuridico dell'obbligo inadempiuto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva riconosciuto efficacia scriminante, per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli, al dedotto adempimento, da parte dell'imputato, di un'obbligazione naturale verso altro familiare in difficoltà economica).
Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 com. 1 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)