diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 22233 del 26/10/2011 (Rv. 619959 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Operazioni triangolari - Vidimazione dell'Ufficio Doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale - Esistenza sulle fatture intestate al cessionario residente - Rilevanza - Cessione all'esportazione esente da imposta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619959-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI

In tema di I.V.A., nelle cosiddette operazioni triangolari, regolate dall'art. 8, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e così chiamate per la presenza di un cedente e di un cessionario, entrambi residenti nel territorio dello Stato, nonché di un terzo residente all'estero e destinatario della merce, l'esportazione dei beni deve avvenire a cura o a nome del cedente anche se su incarico del cessionario, senza possibilità di inserimento, in tale fase, del cessionario; inoltre, per espressa previsione, l'esportazione deve risultare da documento doganale ovvero da vidimazione apposta dall'Ufficio Doganale su un esemplare della fattura. Conseguentemente, qualora dal cedente siano state emesse le fatture relative alla merce destinata all'esportazione e su tali fatture, intestate al cessionario residente nel territorio dello Stato, risulti la vidimazione dell'Ufficio Doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale, devono ritenersi soddisfatte le condizioni richieste dalla legge per ritenere sussistente una operazione triangolare e, quindi, una cessione all'esportazione esente da imposta. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che non aveva tenuto conto che, nella specie, era stato il cessionario e non il cedente ad effettuare il trasporto e l'esportazione dei beni ceduti, né si era posta il problema della verifica degli altri presupposti, tra i quali la esibizione in dogana delle fatture relative ai beni ceduti ed ai corrispettivi erogati per il lavori commessi dalla cessionaria).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)