Sez. 5, Sentenza n. 21809 del 05/12/2012 (Rv. 624318 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Operazioni "triangolari" - Destinazione della merce all'esportazione - Prova - Vidimazione dell'ufficio doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Inapplicabilità dell'esenzione d'imposta.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI
Per beneficiare dell'esenzione dall'IVA prevista per le cessioni all'esportazione, di cui all'art. 8, lettera a), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - eseguite cioè mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità europea, a cura o a nome dei cedenti (cd. operazioni "triangolari") - la destinazione della merce all'esportazione deve essere provata dalla documentazione doganale, ovvero dalla vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura o su un esemplare della bolla di accompagnamento o, se quest'ultima non è prescritta, del documento di trasporto, oppure secondo modi e tempi previsti da appositi decreti ministeriali per le spedizioni postali. Non rileva, quindi, che il trasferimento fisico del bene fuori dall'ambito territoriale comunitario risulti da elementi conoscitivi indiretti, dovendo l'onere della prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione essere fornita con mezzi, aventi carattere di certezza ed incontrovertibilità, quali le attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, mentre strumenti di origine privata, quale la documentazione bancaria dell'avvenuto pagamento, non possono costituire prova idonea allo scopo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)