Sez. L, Sentenza n. 5349 del 12/10/1979 (Rv. 401936 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - TRANSAZIONE - AVVENUTA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 11 DEL 1971, SENZA L'OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA PREVISTA IN TALE LEGGE - VALIDITA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - TRANSAZIONE - AVVENUTA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 11 DEL 1971, SENZA L'OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA PREVISTA IN TALE LEGGE - VALIDITA.*
I requisiti di validita dei contratti sono regolati dalla legge del tempo in cui vengono conclusi, con la conseguenza che l'acquisto o la dismissione di un diritto, avvenuti validamente, rimangono fermi se una norma specifica non ne sancisca in modo costituzionalmente legittimo la caducazione. Pertanto, l'art 23 della legge 11 febbraio 1971 n 11 (nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici), prevedendo l'invalidita delle rinuncie e delle transazioni aventi ad oggetto i diritti dell'affittuario di un fondo rustico che non siano avvenute davanti al giudice e con l'assistenza delle associazioni sindacali, si riferisce ai soli Atti abdicativi e transattivi compiuti dopo la sua entrata in vigore e non anche a quelli compiuti prima di quel momento, che restano validi ed efficaci. (V 235/78, mass n 389521).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)