Sez. L, Sentenza n. 235 del 18/01/1978 (Rv. 389521 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - INVALIDITA DISPOSTA DALL'ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - INVALIDITA DISPOSTA DALL'ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
L'art 23 della legge n 11 del 1971, disponendo l'invalidita delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto i diritti dell'affittuario di un fondo rustico, si riferisce ai soli Atti abdicativi o transattivi compiuti dopo la sua entrata in vigore, e non anche a quelli sorti, prima di quel momento, validi ed efficaci.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)