Sez. 1, Sentenza n. 1494 del 02/02/2001 (Rv. 543595 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE | Devoluzione obbligatoria al giudizio arbitrale ex art. 16 legge n. 741 del 1981 sostitutivo dell'art. 47 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Illegittimità costituzionale del detto art. 16 (Corte cost., sent. n. 152 del 1996) - Normativa applicabile - Art. 47 d.P.R. cit. - Applicazione immediata nei giudizi pendenti - Anche in sede di giudizio di legittimità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE
In tema di contratti di appalto pubblico relativi alla realizzazione di opere pubbliche, l'obbligatorietà della devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie insorte tra amministrazione appaltante ed appaltatore, prevista dall'art. 16 della legge n. 741 del 1981, sostitutivo dell'art. 47 del capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (che, prevedeva, invece, la facoltà di adire l'autorità giudiziaria), è venuta meno per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma predetta (Corte cost., sentenza n. 152 del 1996), la quale comporta il ripristino della norma di cui al dettato originario del citato art. 47, immediatamente applicabile nei giudizi pendenti, anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)