Sez. U, Sentenza n. 5200 del 25/05/1998 (Rv. 515796 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE | Devoluzione obbligatoria al giudizio arbitrale ex art. 16 L. 741/81, sostitutivo dell'art. 47 D.P.R. 1063/62 - Illegittimità costituzionale del detto art. 16 (Corte cost. 152/96) - Normativa applicabile - Art. 47 D.P.R. citato - Applicazione immediata - Anche in sede di giudizio di legittimità - Facoltà di agire dinanzi al giudice ordinario anziché dinanzi agli arbitri - Sussistenza - Spostamento del giudizio arbitrale in sede ordinaria richiesto dal convenuto - Legittimità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE
In tema di contratti e rapporti di pubblico appalto relativi alla realizzazione di opere pubbliche, la obbligatorietà della devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie insorte tra amministrazione appaltante ed appaltatore, prevista testualmente dall'art. 16 della legge n. 741 del 1981, sostitutivo dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (che prevedeva, invece, la facoltà di adire l'autorità giudiziaria), è venuta meno per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma predetta (Corte Cost. 9 maggio 1996, n. 152). Pertanto, a seguito del ripristino della norma di cui al citato art. 47 (immediatamente applicabile anche in sede di giudizio legittimità), le parti hanno facoltà di agire dinanzi al giudice ordinario pur in presenza del principio di normale devoluzione agli arbitri delle controversie in materia di lavori pubblici, mentre al convenuto è altresì riconosciuta facoltà, in caso di promozione del giudizio arbitrale, di chiedere, entro il termine di trenta giorni dalla domanda di arbitrato, che la controversia sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, senza che la controparte abbia facoltà di opporsi.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)