Sez. U, Sentenza n. 26959 del 22/12/2009 (Rv. 611345 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendenti di enti pubblici non economici - Controversie relative alla base di calcolo del trattamento pensionistico - Discrimine temporale ai fini del riparto della giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario - Rilevanza dell'epoca di maturazione del diritto a pensione comprensivo di tutte le prescritte componenti - Fondamento - Fattispecie relativa a trattamento pensionistico integrativo erogato dall'INPS a propri dipendenti.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Le controversie promosse da dipendenti in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato (tra cui l'INPS), aventi per oggetto le prestazioni pensionistiche erogate da tali enti, in quanto concernenti prestazioni strettamente inerenti al pregresso rapporto di impiego sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti (ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, cui ora corrisponde l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, dovendosi far riferimento, ai fini del predetto discrimine temporale nel caso in cui sia controversa la base di calcolo del trattamento pensionistico, all'epoca di maturazione del diritto a pensione, a nulla rilevando che per la sua quantificazione occorra tener conto di emolumenti percepiti in precedenza, da considerarsi solo quali elementi contabili del credito. (Nella specie, le S.U., in controversia concernente l'inclusione dell'indennità di "arricchimento professionale" e di "autoaggiornamento" nella base di calcolo dei trattamenti pensionistici di ex dipendenti dell'INPS che avevano maturato il diritto a pensione dopo il 30 giugno 1998, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)