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Sez. 2, Sentenza n. 2779 del 12/07/1975 (Rv. 376790 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO - POTERE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - MISURA DEL COMPENSO PATTUITO - INCONTESTABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376790-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO - POTERE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - MISURA DEL COMPENSO PATTUITO - INCONTESTABILITA - LIMITI.*

Il potere del giudice di determinare in via autonoma, a norma dell'art 2233 cod civ, il compenso spettante al professionista presuppone che il compenso non sia stato convenzionalmente stabilito dalle parti. Nell'ipotesi di compenso pattuito dalle parti, quindi, puo farsi solo questione o di nullita dell'accordo per contrasto con norme imperative (come quelle che stabiliscono minimi di tariffa inderogabili) o di contestazione del credito in conseguenza di inadempimento imputabile al professionista: fuori di queste due ipotesi la misura del compenso pattuito e incontestabile. (V 743/68, mass n 331987).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)