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Sez. 2, Sentenza n. 11 del 04/01/1977 (Rv. 383509 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE AUTONOMA DA PARTE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1977-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383509-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE AUTONOMA DA PARTE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI.*

Il potere del giudice di determinare in via autonoma, a norma dell'art 2233 cod civ, il compenso spettante al professionista presuppone che il compenso non sia stato convenzionalmente stabilito dalle parti, nell'ipotesi di compenso pattuito dalle parti, quindi, puo farsi solo questione o di nullita dell'accordo per contrasto con norme imperative (come quelle che stabiliscono minimi di tariffa inderogabili) o di contestazione del credito in conseguenza di inadempimento imputabile al professionista: fuori di queste due ipotesi la misura del compenso pattuito e incontestabile. (Conf 2779/75, mass n 376790).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)