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Sez. 2, Sentenza n. 5453 del 11/10/1980 (Rv. 409322 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - TARIFFA PROFESSIONALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409322-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - TARIFFA PROFESSIONALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

La Determinazione del compenso per prestazioni d'opera intellettuale secondo la tariffa professionale presuppone, alla stregua della gerarchia di carattere preferenziale dei criteri di liquidazione fissata dall'art 2233 cod civ, che il compenso non sia stato convenzionalmente stabilito. Pertanto, salvo i casi di nullita dell'accordo intervenuto per contrasto con norme imperative (come quelle che prevedono minimi di tariffa inderogabili) o di contestazione del credito per inadempimento imputabile al professionista, il ricorso al suindicato criterio sussidiario di liquidazione e precluso dall'esistenza della convenzione, quale che sia la difficolta di interpretazione ed applicazione della medesima, da superare con i mezzi di cui le parti ed il giudice possano disporre. (V 1903/79, mass n 398293; (V 180/77, mass n 383690; (V 743/68, mass n 331987; (Conf 11/77, mass n 383509; (Conf 2779/75, mass n 376790; (Conf 681/66, mass n 321377).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)