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Sez. 2, Sentenza n. 10922 del 24/05/2005 (Rv. 581189 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | In genere.
Stato
decisa il 2005-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581189-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

In tema d'interpretazione della domanda, il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione dando al rapporto dedotto in giudizio il "nomen iuris" anche in difformità rispetto alla prospettazione formulata dalle parti, purchè lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi" azionati e, quindi, non attribuisca un bene diverso da quello domandato e non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto; pertanto, incorre nel vizio d'extrapetizione la decisione che, in presenza di una domanda di risoluzione per vizi della cosa venduta, accolga la domanda, ritenendo la cosa - sulla base dell'esame di corrispondenza intercorsa fra le parti - priva delle qualità pattuite per l'uso al quale la stessa era destinata, poiché, a differenza della garanzia per vizi - che ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore - l'azione di cui all'art. 1497 cod. civ., rientrando in quella disciplinata in via generale dall'art. 1453 cod. civ., postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell'alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente; inoltre, poiché nell'ipotesi di mancanza delle qualità pattuite o promesse assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale, l'indagine che il giudice deve compiere ha necessariamente ad oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all'uso al quale la stessa è "normalmente" destinata. (Nella specie la sentenza impugnata, nell'accogliere la domanda di risoluzione della vendita di un impianto telefonico intercomunicante nello stabilimento industriale dell'acquirente perché privo della segretezza interna delle comunicazioni, aveva ritenuto che tale requisito non configurasse un vizio dell'apparecchiatura, come dedotto dall'attrice a fondamento dell'azione, ma rientrasse fra le qualità essenziali pattuite dai contraenti in relazione alla specifica destinazione d'uso dell'impianto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)