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Sez. L, Sentenza n. 6724 del 19/12/1981 (Rv. 417608 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO NEI CONFRONTI DELL'INPS - CONSEGUENTE PERDITA TOTALE O PARZIALE DELLA PRESTAZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE NEL VERSAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417608-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO NEI CONFRONTI DELL'INPS - CONSEGUENTE PERDITA TOTALE O PARZIALE DELLA PRESTAZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE NEL VERSAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI - INSUSSISTENZA.*

Secondo la disciplina degli assegni familiari dettata dal d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, il rapporto previdenziale S'instaura automaticamente con il sorgere del rapporto di lavoro e alla corresponsione degli assegni familiari è preposta la cassa all'uopo costituita e amministrata dall'INPS, che, quale ente gestore, è l'unico soggetto obbligato al pagamento, mentre il datore di lavoro, inserendosi nel rapporto fra lavoratore ed INPS come mero adiectus solutionis causa, è passivamente legittimato, nei confronti del dipendente, soltanto rispetto alla domanda con cui questi pretenda gli assegni già corrisposti dall'INPS al datore di lavoro e da questo non versati all'avente diritto. Atteso lo automatismo anzidetto, la perdita totale o parziale della prestazione derivante dalla prescrizione del diritto nei confronti dell'i.N.P.S. non comporta, di per sè stessa, che il lavoratore abbia diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro che abbia omesso il versamento dei relativi contributi assicurativi, non essendovi nesso di causalità tra l'omissione della contribuzione e la perdita degli assegni ed avendo il lavoratore medesimo il diritto e l'Onere di far valere tempestivamente la sua pretesa nei confronti dell'istituto obbligato alla corresponsione. (V 1020/80, mass n 404478; (V 2462/72, mass n 359928; (V 2187/69, mass n 341514; (V 3222/68, mass n 336155).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 23, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 24, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)