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Sez. 4, Sentenza n. 5416 del 25/11/1999 Ud. (dep. 09/05/2000) Rv. 216465 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - INCIDENTE | Obbligo di fermata - Inosservanza - Presupposti - Obbligo di assistenza - Inosservanza - Presupposti.
Stato
decisa il 1999-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216465-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - INCIDENTE

Il reato di fuga previsto dall'art. 186, comma 6, del codice della strada è reato omissivo di pericolo che impone all'utente della strada di fermarsi in presenza di un incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui sia derivato un danno effettivo alle persone, ivi compresa la morte, sempre che si sia reso conto sia dell'incidente che del danno. Per la sussistenza del reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7 dello stesso articolo, è invece necessaria l'effettività del bisogno dell'investito, che viene meno nel caso di assenza di lesioni, di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, né utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato, circostanze che non possono essere ritenute "ex post", dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 6, Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)