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Sez. 4, Sentenza n. 39088 del 03/05/2016 Cc. (dep. 20/09/2016) Rv. 267601 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - INCIDENTE | Obbligo di assistenza - Inosservanza - Presupposti - Indicazione.
Stato
decisa il 2016-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267601-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - INCIDENTE

Il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma settimo, cod. strada, richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito, sicchè non è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario nè utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato; tuttavia, tali circostanze non possono essere ritenute "ex post", dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 189 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)