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Sez. 4, Sentenza n. 14610 del 30/01/2014 Ud. (dep. 28/03/2014) Rv. 259216 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - INCIDENTE | Obbligo di assistenza - Inosservanza - Presupposti.
Stato
decisa il 2014-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259216-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - INCIDENTE

Il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma settimo, cod. strada, contempla tra gli elementi costitutivi della fattispecie obiettiva la necessità di assistenza alle persone ferite sicché, ove insussistente, non rileva che l'autore del fatto ne abbia avuto contezza o meno; peraltro, trattasi di reato punibile esclusivamente a titolo di dolo, quantomeno eventuale, nel cui oggetto deve rientrare dunque anche il bisogno di assistenza delle persone ferite.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)