diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 716 del 16/12/1999 Ud. (dep. 19/01/2000) Rv. 215325 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE | Ritrattazione della denuncia - Esclusione della sussistenza del reato - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 1999-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215325-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE

In tema di simulazione di reato, la ritrattazione della falsa denuncia può escludere il delitto solo allorché con essa si impedisca il venire a esistenza dell'evento lesivo della condotta, che consiste nel pericolo dell'inizio di un procedimento penale. È necessario, inoltre, che tale ritrattazione sia piena, spontanea (cioè non indotta dalle contestazione degli inquirenti) nonché immediata (vale a dire posta in essere prima dell'inizio delle indagini), ovvero, "a fortiori", contestuale alla denuncia simulatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 333

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)