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Sez. 6, Sentenza n. 2104 del 18/01/1995 Ud. (dep. 28/02/1995) Rv. 200557 - 01

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Simulazione di reato - In genere | Ritrattazione - Contestualità con la denuncia simulatoria - Esclusione del reato - Possibilità - Limiti - Fattispecie relativa a denuncia seguita da ritrattazione avente la stessa autorità.
Stato
decisa il 1995-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200557-01

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Simulazione di reato - In genere

In tema di simulazione di reato la ritrattazione che sia avvenuta in un unico contesto (inteso in termini di continuità e di durata) con la denuncia simulatoria, determina il venir meno dell'idoneità offensiva dell'azione; la resipiscenza realizzata in un "continuum" rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari, fa venir meno infatti il carattere lesivo della condotta simulatoria, dando luogo ad un reato impossibile per inidoneità dell'azione a norma dell'art. 49 cod. pen.. (Nella specie la ritrattazione, di cui, in applicazione di detto principio, è stata riconosciuta in astratto l'idoneità ad escludere la pericolosità della condotta, era stata effettuata davanti alla stessa autorità entro trentacinque minuti dalla presentazione della denuncia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)