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Sez. L, Sentenza n. 6143 del 02/06/1993 (Rv. 482629 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Criteri - Contratto reso efficace "erga omnes" e contratto di diritto comune - Distinzione - Rilevanza - Poteri della Corte di Cassazione - Estremi rispettivi - Fattispecie relativa all'accordo sindacale 26 febbraio 1958 istitutivo del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani Fiorenzo Casella ed all'accordo sindacale 15 gennaio 1982 istitutivo del trattamento integrativo di prepensionamento.
Stato
decisa il 1993-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482629-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

Mentre l'interpretazione dei contratti collettivi resi efficaci "erga omnes" ai sensi della legge n. 741 del 1959 - come l'accordo sindacale 26 febbraio 1958 (recepito nel d.P.R. n. 1158 del 1962), che ha istituito il fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani Fiorenzo Casella - può essere compiuta direttamente dalla Corte di Cassazione, sia pure (attesa l'origine contrattuale delle norme da interpretare) in base ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune che detti contratti sostituiscano o modifichino - come l'accordo sindacale 15 gennaio 1982, che ha aggiunto al regolamento del suindicato fondo la norma (art. 20 bis) istitutiva del trattamento integrativo di prepensionamento - è riservata al giudice del merito, rimanendo peraltro censurabile in sede di legittimità per violazione dei menzionati canoni ermeneutici e per vizi di motivazione, al pari di qualsiasi contratto collettivo di diritto comune, oltre che sotto il profilo della conformità alla disposizione dell'art. 7, ultimo comma, della citata legge n. 741 del 1959, che consente di derogare ai contratti collettivi efficaci "erga omnes" soltanto a favore dei lavoratori. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza, censurandola per aver essa sulla base, fra l'altro, della sola disposizione dell'art. 20 bis sopra indicato e perciò in violazione del criterio dell'interpretazione complessiva dettato dall'art. 1363 cod. civ. - ritenuto, in particolare, che l'obbligo del datore di lavoro di versarle al Fondo la riserva matematica, condizionante, nel concorso di altri requisiti, la concessione del prepensionamento integrativo, fosse a sua volta subordinato alla stipulazione - ed alla notifica al fondo - di un'intesa sindacale contenente l'indicazione nominativa dei lavoratori per i quali l'azienda assumeva l'impegno di versare la riserva stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 05/08/1931 num. 416 art. 37, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)