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Sez. L, Sentenza n. 2615 del 19/03/1994 (Rv. 485796 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Interpretazione dei contratti collettivi resi efficaci "erga omnes" - Potere della Corte di Cassazione - Criteri - Interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune - Potere esclusivo dei giudici del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'accordo 26 febbraio 1958 recepito nel d.P.R. n. 1158 del 1962 istitutivo del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani Fiorenzo Casella in tema di trattamento integrativo di prepensionamento.
Stato
decisa il 1994-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485796-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

Mentre l'interpretazione dei contratti collettivi resi efficaci "erga omnes" ai sensi della legge n. 741 del 1959 - come l'accordo sindacale 26 febbraio 1958 (recepito nel d.P.R. n. 1158 del 1962), che ha istituito il fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani Fiorenzo Casella - può essere compiuta direttamente dalla Corte di Cassazione, sia pure (attesa l'origine contrattuale delle norme da interpretare) in base ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune che detti contratti sostituiscano o modifichino - come l'accordo sindacale 15 gennaio 1982, che ha aggiunto al regolamento del suindicato fondo la norma (art. 20 bis) istitutiva del trattamento integrativo di prepensionamento - è riservata al giudice del merito, rimanendo peraltro censurabile in sede di legittimità per violazione dei menzionati canoni ermeneutici e per vizi di motivazione, al pari di qualsiasi contratto collettivo di diritto comune. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza, censurandola per aver essa, sulla base della disposizione dell'art. 20 bis sopra indicato e della delibera del comitato esecutivo del sunnominato Fondo del 4 febbraio 1982, in particolare, che l'obbligo del datore di lavoro di versare al Fondo la riserva automatica, condizionante, nel concorso di altri requisiti, la concessione del prepensionamento integrativo, fosse a sua volta subordinato alla stipulazione - ed alla notifica al fondo - di un'intesa sindacale contenente l'indicazione nominativa dei lavoratori per i quali l'azienda assumeva l'impegno di versare la riserva stessa, senza previamente accertare la competenza del detto comitato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)