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Sez. 3, Sentenza n. 11529 del 06/11/1995 (Rv. 494547 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Litisconsorzio necessario - Tempestiva notifica della impugnazione ad una sola delle parti - Ammissibilità dell'impugnazione nei confronti di tutte.
Stato
decisa il 1995-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494547-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

In caso di litisconsorzio necessario, l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti anche se notificata nel termine di legge nei riguardi soltanto di una di esse e sia invece tardiva nei confronti delle altre, perché in tale ipotesi l'impugnazione proposta fuori termine vale come notificazione per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. (fattispecie riguardante l'azione risarcitoria contro la compagnia assicuratrice della R.C.A. in stato di liquidazione coatta, nonché contro il responsabile e contro l'impresa cessionaria, sussistendo tra tali soggetti litisconsorzio necessario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)