Sez. 2, Sentenza n. 62 del 16/12/2009 Ud. (dep. 05/01/2010) Rv. 246266 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Successiva azione davanti al giudice civile - Revoca tacita - Condizioni - Fattispecie.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. (Nella fattispecie, la Corte ha rilevato la diversità della "causa petendi" in quanto nel giudizio penale la pretesa risorcitoria traeva origine dalla falsa dichiarazione dell'imputato mentre nel giudizio civile la richiesta era fondata sulla inoperatività della polizza assicurativa stipulata dalla parte lesa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)