Sez. 1, Sentenza n. 2197 del 02/03/1988 (Rv. 458021 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONE E RICORSI - PROCEDIMENTO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - NUOVA DISCIPLINA DELLA INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ - PRONUNCIA DI DECADENZA - AZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - PRECEDENTI NORME AUTORIZZATIVE - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONE E RICORSI - PROCEDIMENTO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - NUOVA DISCIPLINA DELLA INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ - PRONUNCIA DI DECADENZA - AZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - PRECEDENTI NORME AUTORIZZATIVE - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE.*
La nuova disciplina dell'ineleggibilità ed incompatibilità, introdotta dalla legge 23 aprile 1981 n. 154 con riguardo alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, non ha abrogato né modificato le precedenti norme autorizzative dell'Azione davanti al giudice ordinario per ottenere una pronuncia di decadenza dalle suddette cariche, con la conseguenza che tale Azione, per tutte le elezioni amministrative, ivi incluse quelle circoscrizionali, resta esperibile in via concorrente ed indipendente dal procedimento amministrativo contemplato dallo art. 7 della legge medesima. (Conf 5669/87, mass n 454119; (Conf 6131/85, mass n 443270).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 n. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5, Legge 17/02/1968 num. 108 art. 19 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)