Sez. U, Sentenza n. 5669 del 26/06/1987 (Rv. 454119 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - DISCIPLINA EX LEGGE N. 154 DEL 1981 - PORTATA - INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE - ABROGAZIONE O MODIFICAZIONE DELL'ART. 9 BIS TERZO COMMA D.P.R. N. 570 DEL 1960 - ESCLUSIONE - AZIONE POPOLARE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO PER LA PRONUNCIA DI DECADENZA - PERSISTENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 24 E 51 COST. - INSUSSISTENZA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - DISCIPLINA EX LEGGE N. 154 DEL 1981 - PORTATA - INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE - ABROGAZIONE O MODIFICAZIONE DELL'ART. 9 BIS TERZO COMMA D.P.R. N. 570 DEL 1960 - ESCLUSIONE - AZIONE POPOLARE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO PER LA PRONUNCIA DI DECADENZA - PERSISTENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 24 E 51 COST. - INSUSSISTENZA.*
In tema d'incompatibilità alla carica di consigliere regionale, la disciplina introdotta dalla legge 23 aprile 1981 n. 154, pur modificando il procedimento amministrativo per la pronuncia di decadenza dalla carica da parte del consiglio regionale (art. 7), non abroga né modifica l'art. 9 bis terzo comma del d.P.R. 16 maggio 1970 n. 570 (introdotto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147), richiamato, per le elezioni regionali, dall'art. 19 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, il quale contempla la diretta proponibilità davanti al giudice ordinario di Azione per ottenere una pronuncia di decadenza, indipendentemente dalle iniziative del consiglio regionale e senza che sia necessario il previo esperimento del procedimento amministrativo. La concorrenza di tali rimedi manifestamente non pone le citate norme in contrasto con gli artt. 3, 24 e 51 della Costituzione, considerando che essi corrispondono ad esigenze diverse (tutela dell'eletto e salvaguardia della possibilità dell'elettore di assumere l'iniziativa per far osservare la disciplina elettorale) e che il diritto di elettorato passivo trova adeguata difesa nella facoltà dell'eletto, entro dieci giorni dal verificarsi della situazione d'incompatibilità, di rimuovere la stessa (art. 6 ultimo comma della legge n. 154 del 1981). (V 6131/85, mass n 443270; (V 3079/86, mass nn 5524/84 437190, in senso parzialmente contrario).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 51, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5, Legge 17/02/1968 num. 108 art. 19 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)