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Sez. 1, Sentenza n. 7538 del 25/07/1990 (Rv. 468371 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - CONSIGLIERE COMUNALE - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ - ELIMINAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468371-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - CONSIGLIERE COMUNALE - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ - ELIMINAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

Con riguardo all'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, che l'art. 10 n. 4 della legge regionale siciliana 24 giugno 1986 n. 31 prevede in caso di pendenza di lite civile od amministrativa, come quella che si verifica per effetto di Costituzione del comune quale parte civile in procedimento penale a carico dell'eletto, il momento in cui quest'ultimo acquisisce conoscenza di tale pendenza integra il "dies a quo" del termine di dieci giorni entro cui ha facoltà di rimuovere la situazione d'incompatibilità, senza che rilevi il mancato esperimento della procedura amministrativa all'uopo contemplata dall'art. 14 della citata legge (trattandosi di rimedio di tipo concorrente). (V 3083/88, mass n 458596; (V 2197/88, mass n 458021).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 51, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 2, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 24/06/1986 num. 31 art. 14, Legge 17/02/1968 num. 108 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)