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Sez. U, Sentenza n. 2720 del 03/02/1990 Ud. (dep. 28/02/1990) Rv. 183494 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - CONTRAVVENZIONE DI NATURA DOLOSA - VOLONTÀ E PREVISIONE DELL'EVENTO - NECESSITÀ - CASI IN CUI IL REATO È RAVVISABILE.*
Stato
decisa il 1990-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183494-01

EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - CONTRAVVENZIONE DI NATURA DOLOSA - VOLONTÀ E PREVISIONE DELL'EVENTO - NECESSITÀ - CASI IN CUI IL REATO È RAVVISABILE.*

Il reato di lottizzazione abusiva è una contravvenzione di natura dolosa per la cui sussistenza è necessario che l'evento sia previsto e voluto dal reo quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale. Esso è ravvisabile sia nel compimento di Atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti fabbricabili, sia nella esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici ovvero la realizzazione di opere di urbanizzazione, allorquando gli anzidetti Atti ed attività risultino diretti ad utilizzare e pianificare il territorio a scopi edilizi, in Mancanza di piano di lottizzazione convenzionale o di altro equipollente strumento attuativo del piano regolatore generale. (vedi, estratte dalla medesima sentenza, mass n 183493, sulla non ipotizzabilità della responsabilità penale del notaio che autentichi scritture private di trasferimento di lotti abusivamente frazionati, e mass n 183495 sulla ravvisabilità della responsabilità penale del notaio che roghi Atti pubblici di trasferimento di lotti abusivamente frazionati).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)