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Sez. U, Sentenza n. 2720 del 03/02/1990 Ud. (dep. 28/02/1990) Rv. 183495 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ATTI PUBBLICI DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI LOTTI FRAZIONATI - MEDIANTE ATTO PUBBLICO - RESPONSABILITÀ PENALE DEL NOTAIO ROGANTE NEL SOLO CASO DI: PARTECIPAZIONE COSCIENTE E VOLONTARIA AL PIANO LOTTIZZATORIO - CONCORSO COLPOSO DEL NOTAIO NEL REATO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183495-01

EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ATTI PUBBLICI DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI LOTTI FRAZIONATI - MEDIANTE ATTO PUBBLICO - RESPONSABILITÀ PENALE DEL NOTAIO ROGANTE NEL SOLO CASO DI: PARTECIPAZIONE COSCIENTE E VOLONTARIA AL PIANO LOTTIZZATORIO - CONCORSO COLPOSO DEL NOTAIO NEL REATO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Pur essendo nella lottizzazione abusiva negoziale l'evento ascrivibile, dal punto di vista della causalità materiale, anche al notaio il quale presti il proprio ministero negli Atti pubblici di trasferimento della proprietà dei lotti frazionati, la corresponsabilità dello stesso notaio per il reato di lottizzazione abusiva è ravvisabile solo se egli abbia coscientemente e volontariamente partecipato al piano lottizzatorio. (la Corte di Cassazione ha precisato che, non essendo concepibile un concorso colposo in reato di natura dolosa, non potrebbe mai configurarsi una responsabilità a titolo di colpa del notaio, per aver egli rogato gli Atti pubblici di compra-vendita per negligenza o per violazione degli obblighi impostigli dalla legge professionale). (vedi, estratte dalla medesima sentenza, massima n 183493 sulla non ipotizzabilità della responsabilità penale del notaio che autentichi scritture private di trasferimento di lotti abusivamente frazionati, e mass n 183494 sul reato di lottizzazione abusiva).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)