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Sez. L, Sentenza n. 15065 del 28/11/2001 (Rv. 550649 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Risarcimento del danno conseguente a licenziamento illegittimo - Eccezione cosiddetta di "aliunde perceptum" - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Presupposti - Tempestiva allegazione e prova del fatto - Necessità.
Stato
decisa il 2001-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550649-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

In tema di impugnativa di licenziamento, il cosiddetto "aliunde perceptum" (ossia il fatto che il lavoratore dopo il licenziamento abbia trovato altra occupazione, così limitando il danno risarcibile) non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto ed è pertanto rilevabile d'ufficio dal giudice anche in assenza di un'eccezione di parte in tal senso, ovvero in presenza di un'eccezione intempestiva; è tuttavia pur sempre necessario che il fatto oggetto di rilievo risulti ritualmente acquisito al processo per essere stato tempestivamente allegato (e provato) da una delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)