Sez. 1, Sentenza n. 974 del 16/12/2014 Cc. (dep. 13/01/2015) Rv. 262939 - 01
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Incompetenza per territorio del giudice della cautela rilevata nel giudizio di legittimità - Annullamento senza rinvio del provvedimento del tribunale del riesame limitatamente al punto della competenza - Necessità - Conseguenze.
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
In tema di misure cautelari personali, la Corte di cassazione, quando rileva l'incompetenza del giudice che ha adottato il provvedimento coercitivo deve annullare senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame e il provvedimento genetico di applicazione della misura limitatamente alla dichiarazione di ritenuta competenza, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la ordinanza coercitiva riesaminata, affinché quest'ultimo rimetta gli atti all'organo requirente presso il giudice competente al fine di rinnovare la richiesta di emissione della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)