Sez. 6, Sentenza n. 29315 del 19/05/2015 Cc. (dep. 09/07/2015) Rv. 264086 - 01
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Incompetenza per territorio del giudice della cautela - Provvedimento del tribunale del riesame statuente l'efficacia provvisoria della misura - Annullamento del provvedimento del tribunale del riesame - Condizioni.
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
In caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, l'ordinanza del tribunale del riesame che dispone di trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, mantenendo ferma la misura, deve essere annullata in sede di legittimità se non si rilevi la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l'indicazione delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura; nel caso, invece, di riscontro positivo di tali requisiti, il provvedimento impugnato non va annullato, ma deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice che procede e disposta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)