Sez. 3, Sentenza n. 1432 del 24/02/1983 (Rv. 426259 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E INSITA) - CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA - NOZIONE - FATTISPECIE (PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL COLTIVATORE CHE ESERCITA IL DIRITTO DI PRELAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965; CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA: ESCLUSIONE).*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E INSITA) - CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA - NOZIONE - FATTISPECIE (PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL COLTIVATORE CHE ESERCITA IL DIRITTO DI PRELAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965; CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA: ESCLUSIONE).*
La condizione meramente potestativa consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, onde nel caso in cui l'impegno da costei assunto non sia rimesso puramente e semplicemente a tale suo arbitrio, al di fuori di ogni gioco di interessi e di convenienza, ma, pur dipendendo dalla sua volontà, si presenti per essa come alternativa capace di soddisfare il suo interesse (nella specie pagamento del prezzo da parte del coltivatore che esercita il diritto di prelazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965), non si verte nel caso di condizione meramente potestativa bensì di condizione potestativa semplice, la quale non influisce in alcun modo sulla validità del negozio. (V 86/79, mass n 396129; (V 170/72, mass n 355933).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)